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Nuove regole per la pesca nella Provincia di Novara

Di Walter Scandaluzzi pubblicato il 16/03/10



DIVIETO DI PESCA A: TEMOLO, SAVETTA E LASCA
E’ disposto, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. 37/2006, il divieto, su tutto il territorio
provinciale, della cattura delle sottoelencate specie:
- temolo (Thymallus thymallus)
- savetta (Chondrostoma soetta)
- lasca o strigia (Chondrostoma genei)
Le suddette disposizioni saranno in vigore, in via sperimentale, per tre anni a partire dall’alba
dell’ultima domenica di febbraio 2010;
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PESCA DELLA TROTA IRIDEA
E’ consentito, ai sensi dell’art. 13 comma 4 del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 21
aprile 2008, n. 6/R, l’esercizio della pesca della trota iridea (Oncorhynchus mykiss) nelle acque
classificate ciprinicole della Provincia di Novara, senza la limitazione dei periodi prevista
dall’Allegato C dello stesso Regolamento, e pertanto durate tutto il corso dell’anno.
Le suddette disposizioni saranno in vigore, in via sperimentale, per un anno a partire dall’alba
dell’ultima domenica di febbraio 2010.
MODIFICA DELLA NUMERO MASSIMO DI CATTURE GIORNALIERE DI
SALMONIDI.
Il numero massimo di catture giornaliere di pesci appartenenti alle diverse specie delle famiglie di
salmonidi, previsto dall’allegato C del regolamento approvato con DPGR 21 aprile 2008, n. 6/R, è
modificato, portandolo da n. 8 a n. 6 esemplari complessivi, fermo restando il numero massimo di
n. 3 esemplari di trota marmorata catturabili al giorno;
Dal calcolo della suddetta quota devono essere detratti gli esemplari di trota iridea
Le suddette disposizioni saranno in vigore, in via sperimentale, per un anno a partire dall’alba
dell’ultima domenica di febbraio 2010.
ISTITUZIONE DI UNA ZONA “NO KILL” A RILASCIO OBBLIGATORIO DEL PESCE.
E’ istituita una Zona “No Kill” nel tratto del Torrente Terdoppio a Cerano, tra la derivazione della
Roggia Mora Vecchia ed il ponte di Via Vigevano (scolmatore del Terdoppio) che presenta
condizioni ittiche e idrologiche idonee all’esercizio della pesca con rilascio obbligatorio del pesce;
Sono stabilite, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 21
aprile 2008, n. 6/R, le seguenti regole nel tratto istituito e contrassegnato come Zona di Pesca “No
Kill” con rilascio obbligatorio del pesce:
- Nelle Zone “No Kill” la pesca è consentita a tutti i pescatori in possesso di regolare licenza
di pesca, ai sensi di legge;
- In tutte le Zone “No Kill” è consentito esclusivamente l’uso di ami privi di ardiglione o con
ardiglione reso inerme;
- La pesca nelle Zone “No Kill” è consentita nel rispetto di tutte le regole stabilite dalla
normativa vigente in materia di pesca e tutela degli ambienti acquatici, purché tutto il pesce
catturato, ad eccezione delle specie elencate nell’Allegato D del Regolamento regionale
approvato con D.P.G.R. 21/04/2008, n. 6/R, venga slamato senza danno ed immediatamente
rilasciato nel corpo idrico di cattura in buono stato di salute e conservazione;
- L’operazione di slamatura deve essere effettuata in acqua e le successive manipolazioni del
pesce devono avvenire rigorosamente a mano bagnata;
- Per la violazione delle suddette disposizioni, ai sensi del Regolamento Regionale approvato
con D.P.G.R. 21 aprile 2008, n. 6/R, si applicano le sanzioni amministrative stabilite
dall'articolo 26 comma 1 let. e) della L.R. n. 37/2006, da 50,00 Euro a 300,00 Euro;
Le suddette disposizioni saranno in vigore, in via sperimentale, per un anno a partire dall’alba
dell’ultima domenica di febbraio 2010.
MODIFICA DELLA MISURA MINIMA PER LA PESCA DELLA TROTA NEL LAGO
D’ORTA
La misura minima per la pesca della trota nel lago d’Orta, è modificata da cm. 22 a cm 30
Dalla suddetta disposizione sono escluse: la trota marmorata la cui lunghezza minima è confermata
in cm. 35 e la trota iridea la cui cattura è disciplinata con provvedimento a parte
Le suddette disposizioni saranno in vigore, in via sperimentale, per un anno a partire dall’alba
dell’ultima domenica di febbraio 2010;


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